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Corporate Governance

Diritti degli azionisti

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti sono conformi alla legislazione e allo Statuto. Non vi sono ordinamenti statutari in deroga alle normative vigenti. L'unica eccezione è costituita dalla richiesta di inserimento all'ordine del giorno di un oggetto di delibera per l'Assemblea generale. In questo caso uno o più azionisti richiedenti devono fare capo a un capitale azionario minimo di 100.000 franchi e inoltrare la richiesta scritta con un anticipo di almeno 50 giorni prima dell'Assemblea generale.

Uno o più azionisti, che assieme rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario, possono richiedere – per iscritto e precisando le richieste e i temi da inserire all'ordine del giorno – la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno, sempre entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Qualsiasi azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un altro azionista mediante procura scritta o dal rappresentante indipendente mediante procura scritta o elettronica. All'Assemblea generale ogni azione dà diritto a un voto.